Art. 8. 
                  Termini per il versamento diretto 
 
  I versamenti diretti alle sezioni di  tesoreria  provinciale  dello
Stato e all'esattoria devono essere eseguiti: 
    1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello  in
cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3,  primo  comma,
n. 1), e secondo comma, lettera a); 
    2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l'unica quota e dal  10
al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti  previsti  dall'art.
3, primo comma, n. 2); 
    3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione,
per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3),  4)  e
6); 
    4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello  in
cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la
parte della ritenuta commisurata  al  dieci  per  cento  degli  utili
stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
    5) entro il 1 marzo e il 1 settembre  di  ciascun  anno  per  gli
importi versati dai soci nel semestre precedente  relativamente  agli
utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 
4) e per le maggiori ritenute effettuate  in  base  all'aliquota  del
trenta per cento sugli utili di  cui  al  terzo  comma  dello  stesso
articolo pagati nel semestre precedente. 
  Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b),  dell'art.  3,
restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, e successive modificazioni.