Art. 8. Termini per il versamento diretto I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1), e secondo comma, lettera a); 2) dal 10 al 18 aprile per la prima o per l'unica quota e dal 10 al 18 giugno per la seconda quota dei versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, n. 2); 3) nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, per i versamenti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3), 4) e 6); 4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 5) entro il 1 marzo e il 1 settembre di ciascun anno per gli importi versati dai soci nel semestre precedente relativamente agli utili di cui al secondo comma dell'art. 27 del decreto indicato al n. 4) e per le maggiori ritenute effettuate in base all'aliquota del trenta per cento sugli utili di cui al terzo comma dello stesso articolo pagati nel semestre precedente. Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b), dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.