Art. 80.
            Espropriazione di immobili di aziende cedute

  L'esattore   puo'  procedere  sull'immobile  che  costituisce  bene
strumentale  dell'azienda  per  il  recupero dell'imposta sul reddito
delle   persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche   e  dell'imposta  locale  sui  redditi  nonche'  relative
sopratasse,  pene pecuniarie e interessi dovuti da tutti i precedenti
titolari  quando  alla  formazione dell'imponibile nei loro confronti
hanno concorso i redditi derivanti dall'azienda ceduta.
 Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 66.