Art. 80. Espropriazione di immobili di aziende cedute L'esattore puo' procedere sull'immobile che costituisce bene strumentale dell'azienda per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti da tutti i precedenti titolari quando alla formazione dell'imponibile nei loro confronti hanno concorso i redditi derivanti dall'azienda ceduta. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 66.