Art. 81. Avviso di vendita Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente: a) le generalita' del debitore; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali, la precisazione dei confini e del reddito; c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo; d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodi d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate; e) il prezzo base dell'incanto; f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati alla espropriazione e i frutti di essi. L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitore.