Art. 81.
                          Avviso di vendita

  Il  pignoramento  immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a
norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile,
di un avviso di vendita contenente:
    a) le generalita' del debitore;
    b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali, la
precisazione dei confini e del reddito;
    c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo
incanto  con  intervallo  minimo di dieci giorni tra i primi due e di
sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
    d)  l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per
periodi  d'imposta,  per indennita' di mora e per spese di esecuzione
gia' maturate;
    e) il prezzo base dell'incanto;
    f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
    g)  l'avvertenza  che  le  spese di vendita e gli oneri tributari
concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
    h)  l'ammontare  della  cauzione e il termine entro il quale deve
essere prestata dagli offerenti;
    i)  l'ingiunzione  di  astenersi  da  qualunque  atto  diretto  a
sottrarre   alla  garanzia  del  credito  i  beni  assoggettati  alla
espropriazione e i frutti di essi.
  L'avviso  di  vendita,  immediatamente  dopo  la  trascrizione,  e'
notificato al debitore.