Art. 82.
        Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

  Almeno  venti  giorni  prima di quello fissato per il primo incanto
l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della
provincia  ed  e'  affisso,  a  cura dell'ufficiale esattoriale, alla
porta  esterna  della  pretura e all'albo del comune o dei comuni nel
cui  territorio  sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o
dell'esattore il pretore puo' ordinare, quando ne ravvisi l'utilita',
che  degli  incanti  sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali
ovvero  con  altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese
della parte richiedente.
  L'avviso  deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima
di  quello  fissato  per  il  primo  incanto,  ai  direttari  o  nudi
proprietari  ed  ai  creditori  aventi  diritti  di  prelazione sugli
immobili  pignorati,  giusta le risultanze dei certificati ed elenchi
rilasciati all'esattore, ai sensi dell'art. 57, in data non anteriore
di oltre trenta giorni da quella di inserzione dell'avviso nel foglio
degli  annunci  legali.  Nell'ipotesi  prevista dall'art. 79, secondo
comma, l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.