Art. 84.
                       Prezzo base e cauzione

  Il  prezzo base dell'incanto e' determinato moltiplicando per venti
il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi.
  Se  per  il  bene  pignorato  non  e'  stato determinato il reddito
imponibile  ai fini dell'imposta locale sui redditi il prezzo base e'
stabilito,  su  disposizione  dell'intendente di finanza, con perizia
dell'ufficio  tecnico erariale. La perizia puo' essere disposta anche
nel   caso  in  cui,  su  richiesta  dell'esattore  o  del  debitore,
l'intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del
primo  comma  sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese
di   perizia   sono  anticipate  dall'amministrazione  finanziaria  e
recuperate dall'esattore unitamente al credito di imposta.
  La  cauzione  prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile
e'  fissata  nella  misura  del dieci per cento del prezzo base. Tale
misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.