Art. 84. Prezzo base e cauzione Il prezzo base dell'incanto e' determinato moltiplicando per venti il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi. Se per il bene pignorato non e' stato determinato il reddito imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi il prezzo base e' stabilito, su disposizione dell'intendente di finanza, con perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia puo' essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito di imposta. La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile e' fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.