Art. 85.
                       Secondo e terzo incanto

  Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte
valide  si  procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso
di  vendita  e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma
dell'art. 84.
  Qualora  la  vendita  non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si
puo'  procedere, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, ad
un  terzo  incanto  col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a
norma dell'art. 84.