Art. 86.
          Formalita' per l'autorizzazione al terzo incanto

  Ai fini dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 85
l'esattore,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  data del secondo
incanto,  deve  informare l'ufficio delle imposte e trasmettere tutti
gli atti della procedura esecutiva.
  L'ufficio  trasmette  gli atti all'intendente di finanza esprimendo
il proprio motivato parere circa l'opportunita' di procedere al terzo
incanto.
  L'intendente  di  finanza  comunica  la  sua decisione all'esattore
almeno otto giorni prima della data fissata per il terzo incanto.
  Quando trattasi di appezzamenti di terreni siti in zone abbandonate
o  impervie,  l'esattore  e'  tenuto  a  segnalarli all'intendente di
finanza  con  la  richiesta  di  autorizzazione  a procedere al terzo
incanto.    L'intendente    di    finanza,    prima    di   accordare
l'autorizzazione,      interpella      l'ispettorato      provinciale
dell'agricoltura  per conoscere se l'eventuale devoluzione allo Stato
possa  essere  utile  alte esigenze della bonifica, dell'assestamento
delle zone incolte o franose e alla coltura boschiva.