Art. 87.
                       Devoluzione allo Stato

  Quando  il terzo incanto non e' stato autorizzato o quando ha esito
negativo  l'immobile  e'  devoluto di diritto allo Stato per il minor
prezzo  tra  il  prezzo  base  dell'incanto  determinato ai sensi del
secondo  comma  dell'art.  85  e  l'ammontare  dell'imposta  e  della
relativa sopratassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto
luogo l'esecuzione.
  Il  verbale  di  esito  negativo  del  terzo incanto, corredato dal
provvedimento  autorizzativo  dell'intendente di finanza, costituisce
titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari
e  per  la  cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.