Art. 87. Devoluzione allo Stato Quando il terzo incanto non e' stato autorizzato o quando ha esito negativo l'immobile e' devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 85 e l'ammontare dell'imposta e della relativa sopratassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione. Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.