Art. 88.
                Pagamento e distribuzione del prezzo

  Nel  termine  di  tre  giorni  dalla  vendita l'aggiudicatario deve
pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita
nelle forme dei depositi giudiziari.
  Se  nell'esecuzione  non  sono  intervenuti  altri creditori aventi
diritto   di   prelazione   prevalente   o   concorrente  con  quello
dell'esattore,  il  pretore dispone immediatamente il pagamento della
somma spettante all'esattore.
  L'eventuale  eccedenza  e'  dal  cancelliere depositata a norma del
comma  precedente  ai  fini  della distribuzione ovvero, se non vi e'
stato intervento di creditori, restituita all'espropriato.