Art. 9.
               Mancato o ritardato versamento diretto

  Se   non   viene  effettuato  il  versamento  diretto  nei  termini
stabiliti,  sugli  importi  non versati o versati dopo la scadenza si
applica  l'interesse  in  ragione  del  cinque  per  cento  annuo con
decorrenza  dal  giorno  successivo  a quello di scadenza e fino alla
data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui
sono state iscritte le somme non versate.
  Qualora   l'interesse   non  sia  stato  versato  dal  contribuente
contestualmente  all'imposta  esso  viene  calcolato  dall'ufficio ed
iscritto a ruolo.