Art. 90. Riscatto degli immobili espropriati In tutti i casi in cui l'aggiudicazione e' avvenuta a un prezzo inferiore a quello determinato a norma dell'art. 84, e' ammesso, su istanza di chi ha subito l'espropriazione per debito proprio o altrui, di chi vanta diritti reali anche parziali sull'immobile e di ogni creditore ipotecario, il riscatto degli immobili espropriati. Il riscatto e' ammesso anche nel caso di devoluzione allo Stato. Il direttario o il nudo proprietario, al quale e' stato notificato l'avviso di vendita, puo' chiedere il riscatto qualunque sia stato il prezzo di aggiudicazione. E' pure ammesso il riscatto su istanza dei creditori chirografari intervenuti nel solo caso in cui l'immobile e' devoluto allo Stato. Il riscatto deve essere chiesto nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'aggiudicazione con domanda presentata al pretore, accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura dell'ammontare del prezzo di vendita e dei relativi interessi civili, o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui questa e' avvenuta. Per effetto del riscatto da chiunque esercitato il bene ritorna all'espropriato nella situazione di diritto in cui si trovava anteriormente al pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto subentra nei diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile fino a concorrenza della somma pagata. L'immobile e' ritrasferito all'espropriato con decreto del pretore. Il decreto di ritrasferimento non puo' essere emesso se il riscattante non abbia rimborsato all'aggiudicatario le spese sostenute per l'acquisto. Il riscatto non puo' essere esercitato prima della scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 531 del codice di procedura civile.