Art. 90.
                 Riscatto degli immobili espropriati

  In  tutti  i  casi  in cui l'aggiudicazione e' avvenuta a un prezzo
inferiore  a  quello determinato a norma dell'art. 84, e' ammesso, su
istanza  di  chi  ha  subito  l'espropriazione  per  debito proprio o
altrui,  di chi vanta diritti reali anche parziali sull'immobile e di
ogni creditore ipotecario, il riscatto degli immobili espropriati.
  Il riscatto e' ammesso anche nel caso di devoluzione allo Stato.
  Il  direttario o il nudo proprietario, al quale e' stato notificato
l'avviso di vendita, puo' chiedere il riscatto qualunque sia stato il
prezzo di aggiudicazione.
  E'  pure  ammesso il riscatto su istanza dei creditori chirografari
intervenuti nel solo caso in cui l'immobile e' devoluto allo Stato.
  Il  riscatto deve essere chiesto nel termine perentorio di tre mesi
dalla  data  dell'aggiudicazione  con  domanda presentata al pretore,
accompagnata   dal   deposito   nella   cancelleria   della   pretura
dell'ammontare del prezzo di vendita e dei relativi interessi civili,
o, in caso di devoluzione, del prezzo per cui questa e' avvenuta.
  Per  effetto  del  riscatto  da chiunque esercitato il bene ritorna
all'espropriato  nella  situazione  di  diritto  in  cui  si  trovava
anteriormente  al  pignoramento e colui che ha esercitato il riscatto
subentra  nei  diritti e privilegi spettanti allo Stato sull'immobile
fino a concorrenza della somma pagata.
  L'immobile e' ritrasferito all'espropriato con decreto del pretore.
Il   decreto   di  ritrasferimento  non  puo'  essere  emesso  se  il
riscattante   non   abbia   rimborsato  all'aggiudicatario  le  spese
sostenute per l'acquisto.
  Il  riscatto  non  puo'  essere esercitato prima della scadenza del
termine  di  cui al primo comma dell'art. 531 del codice di procedura
civile.