Art. 91. Espropriazione di navi e aeromobili All'espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore. La trascrizione dell'avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per il pignoramento. Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano. Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto.