Art. 91.
                 Espropriazione di navi e aeromobili

  All'espropriazione  di  navi  e aeromobili si applicano le norme di
questo titolo sull'espropriazione immobiliare il termine ad adempiere
fissato nell'avviso di mora e' ridotto a ventiquattro ore.
  La  trascrizione  dell'avviso  di  vendita deve essere eseguita nei
registri e con le modalita' previste dal codice della navigazione per
il pignoramento.
  Il  prezzo  base  dell'incanto  e' determinato dal pretore sentito,
secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico
italiano.
  Non e' applicabile l'art. 87 del presente decreto.