Art. 92. Ritardati od omessi versamenti diretti Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dai numeri 2), 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, o li effettua in misura inferiore e' soggetto alla sopratassa del dieci per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le sopratasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al due per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza. Chi nel corso di un anno solare non ha effettuato versamenti di ritenute alla fonte per un ammontare complessivo superiore a cinquanta milioni di lire e' punito, indipendentemente dalle altre sanzioni, con la multa da un quarto alla meta' della somma non versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli versamenti per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9.