Art. 92. 
               Ritardati od omessi versamenti diretti 
 
  Chi non esegue entro le prescritte scadenze  i  versamenti  diretti
previsti dai numeri 2), 3) e  6)  dell'art.  3,  primo  comma,  o  li
effettua in misura inferiore e' soggetto alla  sopratassa  del  dieci
per cento delle somme non versate. La sopratassa e' del cinquanta per
cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto  o  in  parte,
gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. 
  Le sopratasse di  cui  al  comma  precedente  sono  rispettivamente
ridotte al due per cento e  al  dieci  per  cento  se  il  versamento
diretto viene eseguito entro i tre  giorni  successivi  a  quello  di
scadenza. 
  Chi nel corso di un anno solare non  ha  effettuato  versamenti  di
ritenute  alla  fonte  per  un  ammontare  complessivo  superiore   a
cinquanta milioni di lire e' punito,  indipendentemente  dalle  altre
sanzioni, con la multa da  un  quarto  alla  meta'  della  somma  non
versata. La stessa pena si applica se trattasi di singoli  versamenti
per ammontare superiore a cinquanta milioni di lire effettuati con un
ritardo di oltre cinque giorni dalla scadenza. 
  E' fatto salvo in ogni caso il pagamento degli  interessi  previsti
dall'art. 9.