Art. 94. Incompletezza delle distinte di versamento Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire tremila a lire ventimila. L'esattore e' tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte.