Art. 94.
             Incompletezza delle distinte di versamento

  Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del
documento  di  conto  corrente postale di cui all'art. 7 si applica a
carico  del  soggetto  d'imposta la pena pecuniaria da lire tremila a
lire ventimila.
  L'esattore  e'  tenuto  a comunicare l'infrazione all'ufficio delle
imposte.