Art. 95. 
          Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte 
 
  Chi non opera in tutto  o  in  parte  le  ritenute  alla  fonte  e'
soggetto alla sopratassa pari al venti per cento  dell'ammontare  non
trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92
quando sia stato omesso il versamento.