Art. 97. Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000. Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si e' verificata la morosita'. Se il mancato pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma. La dichiarazione di fallimento puo' essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purche' si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente. Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento e' stato determinato da impossibilita' economica. Il contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute, abbia compiuto sui propri o sugli altrui beni atti fraudolenti che rendono in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino a tre anni. La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice civile nonche' la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma dell'art. 140 del codice penale.