Art. 97.
     Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

  Per  il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo
ruolo  quando il relativo ammontare e' superiore alle lire 500.000 si
applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
  Del   mancato   pagamento   l'esattore   deve   dare  comunicazione
all'ufficio  delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della
rata dalla quale si e' verificata la morosita'.
  Se  il  mancato  pagamento e' posto in essere da soggetti esercenti
imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione
di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di
cui al primo comma.
  La  dichiarazione  di  fallimento  puo'  essere  promossa anche nei
confronti  dei  responsabili  solidali  di cui all'art. 34 purche' si
trovino nelle condizioni previste dal comma precedente.
  Non  si  fa  luogo  all'applicazione  della  pena  pecuniaria se il
contribuente  prova  che il mancato pagamento e' stato determinato da
impossibilita' economica.
  Il  contribuente  incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al
pagamento  delle  imposte  dovute,  abbia compiuto sui propri o sugli
altrui  beni  atti  fraudolenti  che  rendono  in  tutto  o  in parte
inefficace  l'esecuzione esattoriale e' punito con la reclusione fino
a tre anni.
  La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un
periodo  di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30
del  codice penale e l'incapacita' prevista nell'art. 2641 del codice
civile  nonche'  la  cancellazione,  per lo stesso periodo, dall'albo
nazionale  dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle
pubbliche  amministrazioni.  Le stesse pene accessorie possono essere
applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma
dell'art. 140 del codice penale.