Art. 98.
                     Applicazione delle sanzioni

  Gli  uffici  delle  imposte  provvedono, con provvedimento motivato
notificato  al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e
della  sopratassa  e a fare rapporto all'autorita' giudiziaria per le
violazioni costituenti reato.
  Contro  il  provvedimento  di irrogazione delle sanzioni e' ammesso
ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636.
  Le pene pecuniarie e sopratasse irrogate dagli uffici delle imposte
sono  iscritte  in  ruoli  speciali  entro  il  31 dicembre dell'anno
successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
  Se  e'  stato  proposto ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario, il provvedimento si considera definitivo dopo
sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione
centrale  o  della  sentenza  della  corte  di  appello o dell'ultima
decisione non impugnata.
  Al   pagamento  delle  sopratasse  o  delle  pene  pecuniarie  sono
obbligati  in  solido  con  il  soggetto  passivo  o  con il soggetto
inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.
  L'ammontare delle pene pecuniarie e delle sopratasse spetta in ogni
caso allo Stato.