Art. 10. 
 
  L'intervento e  l'assistenza  della  polizia  dello  Stato  di  cui
all'art. 22 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, sono richiesti, nelle materie di rispettiva competenza,
dal presidente della giunta regionale, rispettivamente dai presidenti
delle giunte provinciali, al commissario del Governo competente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                      RUMOR - TAVIANI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973 
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 38. - CARUSO