Art. 3. Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici. I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia.