Art. 3.

  Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i provvedimenti
che  le  leggi  di  pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai
questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono
adottati,  ai  sensi  del citato art. 20, dai presidenti delle giunte
provinciali.  Restano salve le competenze delle due province autonome
in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.
  I  provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai
sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia.