Art. 4.

  Salvo  il  disposto  del  primo  comma  del  precedente  art. 1, le
attribuzioni   dell'autorita'   locale  di  pubblica  sicurezza  sono
esercitate:
    a)  dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento
e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente art.
3;
    b)  dai  questori,  nei  comuni di Trento e Bolzano, per tutte le
materie  non  di  competenza  delle  due province e diverse da quelle
indicate  nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
    c)  dai  funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati
nei comuni sedi di tali uffici;
    d) dai sindaci negli altri comuni.