Art. 4. Salvo il disposto del primo comma del precedente art. 1, le attribuzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate: a) dai presidenti delle giunte provinciali, nei comuni di Trento e Bolzano, per le materie e con i limiti indicati dal precedente art. 3; b) dai questori, nei comuni di Trento e Bolzano, per tutte le materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; c) dai funzionari di pubblica sicurezza degli uffici distaccati nei comuni sedi di tali uffici; d) dai sindaci negli altri comuni.