Art. 6.

  Tutte  le  attribuzioni  in  materia  di  pubblica  sicurezza  sono
esercitate  nell'ambito  delle  due  province  sotto la vigilanza del
competente  commissario  del  Governo,  fatta  eccezione  per  quelle
trasferite  alla  competenza  provinciale  in  materia  di spettacoli
pubblici.