Art. 7.

  Nell'ambito  dei poteri di vigilanza dello Stato di cui all'art. 9,
n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  rientra  la  facolta'  degli  ufficiali  ed  agenti di pubblica
sicurezza  di  accedere  in qualunque ora nei locali e di assicurarsi
dell'adempimento   delle  prescrizioni  imposte  dalle  leggi  e  dai
regolamenti, anche provinciali, o dall'autorita'.