Art. 8.

  Salvo  quanto  disposto  nel  terzo  e  quarto  comma  del presente
articolo,  contro  i  provvedimenti adottati dall'autorita' locale di
pubblica  sicurezza  nelle materie indicate nel primo comma dell'art.
20  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  e'  ammesso  il  ricorso,  a  norma  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente.
  Contro  i  provvedimenti adottati dall'autorita' locale di pubblica
sicurezza  nelle  materie  non  di  competenza  delle  due province e
diverse  da  quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' ammesso il
ricorso,  a  norma  delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario
del Governo competente.
  Contro   i  provvedimenti  adottati  dai  presidenti  delle  giunte
provinciali  ai  sensi  del primo comma del presente articolo e degli
articoli 3 e 4, lettera a), del presente decreto, qualora le leggi di
pubblica sicurezza non dichiarino la definitivita' dei corrispondenti
provvedimenti,  e'  ammesso  il  ricorso  al  Ministro per l'interno,
tramite il commissario del Governo.
  Sino   a   quando   non   sara'  diversamente  disposto  con  legge
provinciale,  i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie
di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili
alla rispettiva giunta provinciale.