Art. 9. Sino a quando le province non disporranno diversamente la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80 e 91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, conservano la composizione originaria prevista dalle disposizioni in vigore e sono nominate dalla giunta provinciale competente.