Art. 9.

  Sino   a   quando  le  province  non  disporranno  diversamente  la
commissione  di  vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e quella
per gli esercizi pubblici, previste rispettivamente dagli articoli 80
e  91 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, conservano la composizione
originaria  prevista  dalle  disposizioni  in  vigore e sono nominate
dalla giunta provinciale competente.