Art. 10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.