Art. 10.

  Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare,
con  elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti,
sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le
funzioni  amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad
affari  non  ancora  esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati
dal  precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di
massima, inerenti alle dette funzioni.