Art. 11. La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento e' soppressa. Le attribuzioni ad essa spettanti e non trasferite alle province di Trento e Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai monumenti di Verona e alla soprintendenza alle gallerie di Venezia per le rispettive competenze. La soprintendenza alle antichita' di Padova continua ad esercitare le attribuzioni di sua competenza in ordine ai beni archeologici indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48. La biblioteca universitaria di Padova cessa di esercitare le funzioni gia' spettanti alla soprintendenza ai beni librari di Verona e trasferite alla stessa biblioteca a norma dell'art. 8; ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972; n. 3, mentre conserva le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni.