Art. 11.

  La  soprintendenza  ai monumenti e gallerie di Trento e' soppressa.
Le  attribuzioni  ad essa spettanti e non trasferite alle province di
Trento  e  Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai monumenti di
Verona  e  alla  soprintendenza  alle  gallerie  di  Venezia  per  le
rispettive competenze.
  La  soprintendenza alle antichita' di Padova continua ad esercitare
le  attribuzioni  di  sua  competenza  in ordine ai beni archeologici
indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,
n. 48.
  La  biblioteca  universitaria  di  Padova  cessa  di  esercitare le
funzioni gia' spettanti alla soprintendenza ai beni librari di Verona
e  trasferite  alla  stessa  biblioteca  a  norma dell'art. 8; ultimo
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972;
n.  3,  mentre  conserva le funzioni di ufficio per l'esportazione ai
termini della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed
integrazioni.