Art. 12.

  Gli  archivi  ed i documenti degli uffici di cui al precedente art.
11,  inerenti  alle funzioni spettanti alle province nella materia di
cui  al  presente  decreto,  vengono  consegnati alle province stesse
secondo  la  rispettiva  competenza.  La  consegna  avviene  mediante
elenchi descrittivi.
  In  ordine  agli  archivi  e documenti consegnati alla provincia di
Trento  rimangono  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.