Art. 12. Gli archivi ed i documenti degli uffici di cui al precedente art. 11, inerenti alle funzioni spettanti alle province nella materia di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse secondo la rispettiva competenza. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi. In ordine agli archivi e documenti consegnati alla provincia di Trento rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.