Art. 13. 
 
  Sino  a  quando  le  province  non  disporranno  diversamente,   le
notifiche effettuate a norma delle leggi  statali  sui  beni  facenti
parte del patrimonio storico,  artistico  e  popolare  continuano  ad
avere effetto. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                   RUMOR - MALFATTI - 
                                                  TAVIANI - COLOMBO - 
                                                             LA MALFA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973 
  Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 39. - CARUSO