Art. 13. Sino a quando le province non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 39. - CARUSO