Art. 2. Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civilta', meritano di essere conservate e tutelate. Nulla e' innovato per quanto riguarda l'archivio di Stato della provincia di Trento e la relativa disciplina giuridica.