Art. 2.

  Si  considerano  appartenere  al  patrimonio  storico,  artistico e
popolare  le  cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della
legge  1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni,
nonche'  tutte  quelle  che,  avendo  riferimento  alla  storia della
civilta', meritano di essere conservate e tutelate.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto riguarda l'archivio di Stato della
provincia di Trento e la relativa disciplina giuridica.