Art. 3.

  I  beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e
le  raccolte  dei  musei,  delle  pinacoteche,  degli archivi e delle
biblioteche  appartenenti  alle  province o che venissero comunque ad
appartenere loro per acquisto, liberalita' o trasferimento qualsiasi,
sono soggetti al regime del demanio pubblico.
  Il  regime  del  demanio pubblico si applica anche ai diritti reali
che  spettano  alle  due  province  su  beni  appartenenti  ad  altri
soggetti,  quando i diritti stessi siano costituiti per l'utilita' di
alcuno  dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento
di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i
beni medesimi.
  Appartengono  al  patrimonio  indisponibile  delle province le cose
mobili    di    interesse   storico,   archeologico,   paletnologico,
paleontologico  ed  artistico  di loro proprieta' nonche' ritrovate o
scoperte nel rispettivo sottosuolo.
  Nel  caso  di  individuazione  di nuovi beni d'interesse storico ed
artistico  ciascuna  provincia ne informa il Ministero della pubblica
istruzione entro il termine di novanta giorni.