Art. 3. I beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche appartenenti alle province o che venissero comunque ad appartenere loro per acquisto, liberalita' o trasferimento qualsiasi, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Il regime del demanio pubblico si applica anche ai diritti reali che spettano alle due province su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi siano costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. Appartengono al patrimonio indisponibile delle province le cose mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico di loro proprieta' nonche' ritrovate o scoperte nel rispettivo sottosuolo. Nel caso di individuazione di nuovi beni d'interesse storico ed artistico ciascuna provincia ne informa il Ministero della pubblica istruzione entro il termine di novanta giorni.