Art. 4. Le province esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprieta' dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna, salvo quanto disposto dal capoverso dello stesso art. 1. Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle province, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con la amministrazione statale competente.