Art. 4.

  Le  province esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del
precedente  art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprieta'
dello  Stato,  da  chiunque  siano tenuti in uso o in consegna, salvo
quanto disposto dal capoverso dello stesso art. 1.
  Ove   si  tratti  di  immobili  destinati  a  servizi  pubblici  di
competenza  statale,  i  provvedimenti  relativi  di competenza delle
province,  che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno
adottati d'intesa con la amministrazione statale competente.