Art. 5. Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1, devono sentire il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni qualvolta il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. Ai detti organi le province possono rivolgersi altresi' per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e quando sia previsto dalle leggi provinciali. Nei casi considerati dal primo e secondo comma il Consiglio superiore, ovvero la sezione competente, sono integrati da due esperti, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.