Art. 5. 
 
  Fino a quando non avranno provveduto  ad  istituire  propri  organi
consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio  delle
attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1, devono
sentire il Consiglio superiore delle antichita' e belle  arti  ovvero
il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni  qualvolta
il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. 
  Ai detti organi le province  possono  rivolgersi  altresi'  per  un
parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e  quando  sia  previsto
dalle leggi provinciali. 
  Nei casi  considerati  dal  primo  e  secondo  comma  il  Consiglio
superiore, ovvero  la  sezione  competente,  sono  integrati  da  due
esperti,  nominati  dal  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  su
designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due  mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto  e,  successivamente,  ad
ogni nuova composizione dell'organo.