Art. 6.

  Nei  casi  in cui e' consentita l'alienazione di beni facenti parte
del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle province il
diritto  di  prelazione,  da  esercitarsi  - quando si tratti di beni
appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli
31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.