Art. 7. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 10 giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, cosi' come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487. Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facolta' di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi. L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento puo' essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.