Art. 7.

  Restano  ferme  le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto
concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge
10 giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed integrazioni.
  Tuttavia,  quando si tratti di beni conservati nel territorio delle
due  province,  le  denunzie  relative  vanno  comunicate, a cura del
Ministero  della  pubblica  istruzione, alla provincia competente per
territorio,  cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine
e  con  le modalita' previste dall'art. 39 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, cosi' come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 5 luglio
1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487.
  Scaduto  infruttuosamente  tale termine, resta ferma la facolta' di
acquisto  di  questi  beni  da  parte  del  Ministero  della pubblica
istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi.
  L'esportazione  temporanea dei beni conservati nel territorio delle
due  province  e  ammessi  al pubblico godimento puo' essere concessa
solo  previo  nulla  osta  della  provincia  interessata,  diretto ad
impedire  che  la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in
programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.