Art. 9. 
 
  La  definizione  dei  procedimenti   amministrativi   che   abbiano
comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49  della  legge
di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in  vigore  del
presente decreto, rimane di competenza degli organi  statali.  Rimane
parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico
del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori  annualita'  di
spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in  corso,
qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia  fatto  carico
ad esercizi finanziari anteriori. 
  Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza
degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino  il
loro finanziamento in  somme  mantenute  nel  conto  dei  residui  ai
termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18  novembre
1923,  n.  2440,  o  di  altre  disposizioni  che  ad  esso  facciano
riferimento, ovvero in forza di  particolari  norme.  Le  somme  gia'
destinate  per  interventi  nell'ambito  dei   rispettivi   territori
provinciali, che alla data predetta non risultino  ancora  impegnate,
saranno devolute alle province.