Art. 10.

  Alle   operazioni   di  esproprio  degli  immobili  necessari  alla
costruzione   dell'aerostazione,   relativi  piazzali  e  pertinenze,
nonche'    all'espletamento   dei   relativi   servizi,   provvedera'
direttamente e a proprie spese la societa' concessionaria, nei limiti
dei  poteri  che  competono  all'ente  espropriante  secondo le norme
vigenti.
  Alle  suddette  operazioni,  anche  ai  fini  della  determinazione
dell'indennita',  si  applicano  le  norme  di  cui agli articoli 9 e
seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.