Art. 10. Alle operazioni di esproprio degli immobili necessari alla costruzione dell'aerostazione, relativi piazzali e pertinenze, nonche' all'espletamento dei relativi servizi, provvedera' direttamente e a proprie spese la societa' concessionaria, nei limiti dei poteri che competono all'ente espropriante secondo le norme vigenti. Alle suddette operazioni, anche ai fini della determinazione dell'indennita', si applicano le norme di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n. 865.