Art. 11.

  La   concessione  per  la  progettazione  e  la  costruzione  sara'
regolamentata da apposita convenzione nella quale vanno determinate:
    1) la procedura della progettazione esecutiva;
    2)  le  modalita'  per  l'esecuzione  dei  lavori che la societa'
concessionaria   potra'   effettuare  direttamente  o  tramite  altra
societa'  del  gruppo  IRI,  per un ammontare non superiore al 50 per
cento  del  costo  di costruzione delle opere risultante dal progetto
esecutivo approvato;
    3) le modalita' di gara e di contabilizzazione per i lavori edili
da appaltare;
    4)   le   procedure   relative  sia  all'attivita'  di  vigilanza
sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da
parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile.