Art. 11. La concessione per la progettazione e la costruzione sara' regolamentata da apposita convenzione nella quale vanno determinate: 1) la procedura della progettazione esecutiva; 2) le modalita' per l'esecuzione dei lavori che la societa' concessionaria potra' effettuare direttamente o tramite altra societa' del gruppo IRI, per un ammontare non superiore al 50 per cento del costo di costruzione delle opere risultante dal progetto esecutivo approvato; 3) le modalita' di gara e di contabilizzazione per i lavori edili da appaltare; 4) le procedure relative sia all'attivita' di vigilanza sull'esecuzione dei lavori, sia al collaudo definitivo delle opere da parte di tecnici espressamente nominati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.