Art. 12

  La  societa'  concessionaria  provvedera'  al reperimento dei mezzi
finanziari  occorrenti alla realizzazione della nuova aerostazione. A
tal fine e' autorizzata, anche in deroga all'articolo 2410 del codice
civile,  ad  emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non
superiore  alla  durata della concessione, e a contrarre mutui con il
Consorzio  di  credito  per  le  opere pubbliche ovvero con gli altri
istituti  di  credito  a medio e lungo termine all'uopo designati con
decreto  del Ministro per il tesoro, i quali potranno effettuare tali
operazioni anche in deroga alle disposizioni statutarie ed alle norme
che regolano la loro attivita' ordinaria.
  Tutte  le operazioni finanziarie di cui al comma precedente saranno
assistite  dalla  garanzia  primaria  dello Stato per il rimborso del
capitale ed il pagamento degli interessi.