Art. 2. La gestione del sistema aeroportuale della capitale di cui all'articolo precedente e' concessa ad una societa' con capitale sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI. Iniziata la gestione da parte della societa' concessionaria, la regione Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati, nonche' gli istituti di credito di interesse nazionale, previo assenso del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno partecipare alla societa' stessa in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale. La societa' concessionaria provvedera' alla progettazione, costruzione ed esecuzione delle infrastrutture e di tutte le opere di ammodernamento richieste dal sistema aeroportuale della capitale.