Art. 2.

  La   gestione  del  sistema  aeroportuale  della  capitale  di  cui
all'articolo  precedente  e'  concessa  ad  una societa' con capitale
sottoscritto, direttamente o indirettamente, dall'IRI.
  Iniziata  la  gestione  da  parte della societa' concessionaria, la
regione  Lazio, il comune di Roma ed altri enti pubblici interessati,
nonche'  gli  istituti  di  credito  di  interesse  nazionale, previo
assenso  del  Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, potranno
partecipare  alla  societa'  stessa in misura non superiore al 49 per
cento del capitale sociale.
  La   societa'   concessionaria   provvedera'   alla  progettazione,
costruzione ed esecuzione delle infrastrutture e di tutte le opere di
ammodernamento richieste dal sistema aeroportuale della capitale.