Art. 3.

  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto
con  i  Ministri  per  la  difesa,  per  le  finanze e per il tesoro,
provvede   con  decreto  all'affidamento  della  concessione  di  cui
all'articolo  precedente con lo stesso decreto approva, previo parere
del  Consiglio  di  Stato,  e  sentiti i rappresentanti della regione
Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione.
  La durata della concessione e' fissata in 35 anni, decorrenti dalla
data del decreto di cui al comma precedente.