Art. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvede con decreto all'affidamento della concessione di cui all'articolo precedente con lo stesso decreto approva, previo parere del Consiglio di Stato, e sentiti i rappresentanti della regione Lazio, del comune di Roma e dell'IRI, la relativa convenzione. La durata della concessione e' fissata in 35 anni, decorrenti dalla data del decreto di cui al comma precedente.