Art. 6. Competono alla societa' concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione degli aeroporti. Le tariffe relative all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese dalla societa' concessionaria dovranno tener conto dell'economica gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.