Art. 6.

  Competono   alla   societa'  concessionaria  tutte  le  entrate  di
pertinenza  dello  Stato,  comunque conseguibili dalla gestione degli
aeroporti.
  Le  tariffe  relative  all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese
dalla  societa'  concessionaria  dovranno  tener conto dell'economica
gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.