Art. 7.

  Il  Ministro  per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con
il  Ministro per il tesoro ed il Ministro per le finanze, provvedera'
a  concedere,  entro  60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  alla  societa'  di  cui all'articolo 2, la progettazione e la
costruzione   di   una  nuova  aerostazione  e  relativi  piazzali  e
pertinenze  nell'aeroporto  intercontinentale  "Leonardo da Vinci" di
Roma-Fiumicino,  da adibire al traffico della societa' AlItalia-Linee
aree  italiane  e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane
assistite dalla societa' medesima.
  Il  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile, sentita la
societa'   concessionaria,   potra'   autorizzare   le  compagnie  di
navigazione  aerea  straniere  assistite  dalla  societa' AlItalia ad
operare nella nuova aerostazione.