Art. 7. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per le finanze, provvedera' a concedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla societa' di cui all'articolo 2, la progettazione e la costruzione di una nuova aerostazione e relativi piazzali e pertinenze nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Roma-Fiumicino, da adibire al traffico della societa' AlItalia-Linee aree italiane e delle altre compagnie di navigazione aerea italiane assistite dalla societa' medesima. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la societa' concessionaria, potra' autorizzare le compagnie di navigazione aerea straniere assistite dalla societa' AlItalia ad operare nella nuova aerostazione.