Art. 8.

  La  progettazione  e  la  costruzione della nuova aerostazione sono
realizzate  a  cura e spese della societa' concessionaria, sulla base
delle   previsioni   contenute   nel  piano  regolatore  generale  di
ampliamento  e  completamento  dell'aeroporto  ed in applicazione del
decreto  interministeriale  in  data  23  marzo  1968,  n. 18, che ha
approvato  il  programma  di  massima delle opere, nonche' sulla base
delle  successive  integrazioni  e modificazioni del programma stesso
che  si  renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della
presente legge.
  La  nuova aerostazione dovra' essere ultimata e messa in condizione
di   agibilita'   entro   quattro   anni   dalla  data  di  effettiva
disponibilita'  da parte della concessionaria di tutte le aree su cui
dovra' insistere l'aerostazione.
  Nella  convenzione  saranno  determinate  a  carico  della societa'
concessionaria  le  penalita'  per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine stabilito per l'apertura al traffico dell'aerostazione.
  Il   progetto   generale  dell'aerostazione,  relativi  piazzali  e
pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, sara'
approvato  con  decreto  del  Ministro  per i trasporti e l'aviazione
civile, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
  Analoga  procedura  sara'  seguita per eventuali varianti richieste
dalla societa' concessionaria in corso d'opera.