Art. 8. La progettazione e la costruzione della nuova aerostazione sono realizzate a cura e spese della societa' concessionaria, sulla base delle previsioni contenute nel piano regolatore generale di ampliamento e completamento dell'aeroporto ed in applicazione del decreto interministeriale in data 23 marzo 1968, n. 18, che ha approvato il programma di massima delle opere, nonche' sulla base delle successive integrazioni e modificazioni del programma stesso che si renderanno necessarie in attuazione delle disposizioni della presente legge. La nuova aerostazione dovra' essere ultimata e messa in condizione di agibilita' entro quattro anni dalla data di effettiva disponibilita' da parte della concessionaria di tutte le aree su cui dovra' insistere l'aerostazione. Nella convenzione saranno determinate a carico della societa' concessionaria le penalita' per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l'apertura al traffico dell'aerostazione. Il progetto generale dell'aerostazione, relativi piazzali e pertinenze, con l'indicazione della spesa complessiva presunta, sara' approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Analoga procedura sara' seguita per eventuali varianti richieste dalla societa' concessionaria in corso d'opera.