Art. 10. Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete la indennita' di trasferta anche se la distanza, intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la localita' di missione e' inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.