Art. 10.

  Ai  dipendenti  che  si  rechino  in  missione  presso  le stazioni
ferroviarie  di  confine o presso le dogane internazionali situate in
territorio  estero  compete  l'indennita' di trasferta nella misura e
con   le  modalita'  previste  per  l'interno.  Tuttavia,  per  dette
missioni,  compete  la  indennita' di trasferta anche se la distanza,
intercorrente  fra  la  ordinaria  sede di servizio e la localita' di
missione  e'  inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo
comma dell'articolo 3 della presente legge.