Art. 11.

  Ai  dipendenti  in  missione  in localita' distanti dalla ordinaria
sede  di  servizio  piu'  di 800 chilometri, per raggiungere le quali
occorra  impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita una
sosta  intermedia  non superiore a 24 ore, con titolo alla indennita'
di  trasferta,  per  i  primi  800  chilometri  altra  sosta con pari
trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
  La  sosta  intermedia non e' consentita nei viaggi in cui si faccia
uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.