Art. 12. Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue: prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e gli allievi delle accademie militari; seconda classe per tutto il rimanente personale. Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere. Il rimborso e' limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio. Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata spetta altresi' il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonche' per il personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il rimanente personale e' consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta. E' ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purche' per i medesimi sin consentita per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale. Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, l'uso della prima classe e' limitato al personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o equiparata. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare in servizio all'estero. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennita' di lire 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62 a chilometro. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero. I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.