Art. 12.

  Ai   dipendenti   in  missione  compete  il  rimborso  delle  spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel
limite  del  costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale
supplemento  per  il vitto) e per la classe di diritto stabilita come
segue:
    prima  classe  per  il  personale  delle  carriere  direttive, di
concetto  ed  equiparabili,  per  i  coadiutori  alla terza classe di
stipendio  e  qualifiche  corrispondenti  o  superiori delle carriere
esecutive  ed equiparabili, nonche' per i marescialli dei tre gradi e
gli allievi delle accademie militari;
    seconda classe per tutto il rimanente personale.
  Spetta  ugualmente  il  rimborso della spesa sostenuta per i viaggi
eventualmente  effettuati  con  altri  servizi di linea quando questi
consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato
dal  capo  dell'ufficio  che  ha  ordinato la missione, ovvero quando
manchi  un  collegamento ferroviario con la localita' da raggiungere.
Il  rimborso  e'  limitato  all'importo  delle  spese  effettivamente
sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
  Ai  dipendenti  con  qualifica  non inferiore a quella di dirigente
generale  o  equiparata  spetta  altresi' il rimborso della eventuale
spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con
letti.  Per  i  dirigenti  superiori e primi dirigenti nonche' per il
personale del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' consentito
il  rimborso  dell'eventuale  spesa  sostenuta  per l'uso di un posto
letto.  Per  tutto  il  rimanente personale e' consentito il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.
  E'  ammesso  l'uso  dei  treni  rapidi normali, speciali e di lusso
purche' per i medesimi sin consentita per il tragitto da compiere, la
classe  spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono
ammesse altresi' le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
  Per  i  viaggi  di  servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia
all'interno  che  all'estero, l'uso della prima classe e' limitato al
personale  con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale
o equiparata.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente comma si applica anche ai
viaggi di servizio e di trasferimento del personale civile e militare
in servizio all'estero.
  Per  i  percorsi  o  per  le  frazioni  di  percorso non serviti da
ferrovia  o  da  altri  servizi  di linea e' corrisposta, a titolo di
rimborso  spesa,  un'indennita'  di lire 43 a chilometro aumentabile,
per  i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a lire 62
a chilometro.
  Ai  fini  dell'applicazione  del  precedente  comma, le frazioni di
chilometro  inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono
arrotondate a chilometro intero.
  I  rimborsi  di  cui  al  presente  articolo  competono per tutti i
servizi  resi  fuori  della  ordinaria  sede  di servizio anche se il
personale non acquista titolo all'indennita' di trasferta.