Art. 13.

  L'uso  di  trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere
raggiunta  anche  per  ferrovia,  e  l'uso  di trasporti aerei devono
essere  autorizzati  dal Ministro o dal dirigente generale o da altro
capo  ufficio  avente  qualifica  non  inferiore  a  quella  di primo
dirigente   o   equiparata.  Con  la  stessa  procedura  puo'  essere
consentito,  quando  vi sia una particolare necessita' di raggiungere
rapidamente  il  luogo  della  missione,  l'uso di mezzi di trasporto
noleggiati, con rimborso delle relative spese.
  Per  l'uso  dei  mezzi  aerei  di  linea,  nei  viaggi  di servizio
all'interno  e all'estero, e' dovuto anche il rimborso della spesa di
una  assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite
di  un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato
per  il  coefficiente  10  per  i  casi  di  morte  o  di invalidita'
permanente.
  E'  abrogata  la  norma  concernente l'assicurazione per i percorsi
aerei  contenuta  nel  primo  comma dell'articolo 198 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.