Art. 13. L'uso di trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro o dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata. Con la stessa procedura puo' essere consentito, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese. Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e all'estero, e' dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidita' permanente. E' abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei contenuta nel primo comma dell'articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.