Art. 14.

  In  aggiunta  al  rimborso  delle  spese di viaggio per missioni di
servizio   all'interno   o   all'estero   e'  dovuta  una  indennita'
supplementare  pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa
intera,  se  il  viaggio  e'  compiuto in ferrovia, su piroscafi o su
altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo,
ed  al  5  per  cento del costo del biglietto stesso se il viaggio e'
compiuto in aereo.
  La stessa indennita' compete anche per i viaggi relativi a missioni
all'interno  e  all'estero  compiuti gratuitamente per via terrestre,
per  via  marittima  o  per  via  aerea,  usufruendo  di  particolari
concessioni  di  viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle
funzioni svolte.
  Per  i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti
dall'amministrazione   compete,  per  ogni  chilometro  di  percorso,
l'indennita' di lire 2.
  Le  indennita'  di  cui  ai precedenti commi sono dovute anche agli
estranei  alle  amministrazioni che compiano missioni per conto delle
stesse.
  L'indennita' supplementare non si applica sul supplemento per treno
rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri
eventuali  supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di
viaggio, ancorche' ammessi a rimborso.
  Le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano altresi'
per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.