Art. 15.

  Al  personale  che  per  lo svolgimento di funzioni ispettive abbia
frequente  necessita'  di  recarsi  in localita' comprese nell'ambito
della  circoscrizione  territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza e
comunque  non  oltre  i  limiti  di  quella  provinciale  puo' essere
consentito,   anche   se  non  acquista  titolo  alla  indennita'  di
trasferta,   l'uso   di   un   proprio  mezzo  di  trasporto  con  la
corresponsione  di  un'indennita'  di  lire  43  a  chilometro  quale
rimborso  spese  di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu'
conveniente dei normali servizi di linea.
  L'uso  del  mezzo  proprio di trasporto deve essere autorizzato dal
dirigente  generale  o  da  altro  capo  ufficio avente qualifica non
inferiore  a  quella  di primo dirigente o equiparata che, in sede di
liquidazione  di  detta  indennita', dovra' convalidare il numero dei
chilometri  percorsi  indicati dagli interessati. Il consenso all'uso
di    tale    mezzo   viene   rilasciato   previa   domanda   scritta
dell'interessato   dalla   quale  risulti  che  l'amministrazione  e'
sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso.
  Nei  casi  in  cui  l'orario  dei  servizi  pubblici  di  linea sia
inconciliabile  con  lo  svolgimento  della  missione  o tali servizi
manchino  del  tutto,  al personale che debba recarsi per servizio in
localita'  comprese  nei  limiti delle circoscrizioni di cui al primo
comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza
delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l'uso di un proprio
mezzo di trasporto.
  Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal
luogo  dove  e'  stato  preso  alloggio  al luogo sede dell'ufficio o
viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito
del  centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto,
ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica.