Art. 15. Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale puo' essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in localita' comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite; nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica.