Art. 16.

  La  liquidazione  delle  spese relative al trasporto di materiale e
strumenti   occorrenti  al  personale  per  disimpegnare  il  proprio
servizio  di istituto e' disposta in base ad una tariffa da stabilire
con  decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del
Tesoro,  avuto  riguardo  alle caratteristiche del percorso nonche' a
quelle del materiale e degli strumenti.