Art. 16. La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio di istituto e' disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' a quelle del materiale e degli strumenti.